(massima n. 1)
Anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 33, comma 2, lettera f), del D.L.vo n. 80 del 1998 le controversie relative al rapporto tra medici convenzionati esterni e aziende unità sanitarie locali — che si configura come un rapporto di lavoro parasubordinato di natura privatistica — spettano alla cognizione del giudice ordinario, la cui giurisdizione non resta esclusa, in favore di quella del giudice amministrativo, per il fatto che possa venire in discussione la legittimità di atti o provvedimenti amministrativi dell'ente, spettando all'autorità giudiziaria ordinaria il potere di sindacare la legittimità di tali atti o provvedimenti ed eventualmente di disapplicarli, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 2248 del 1865, all. E. (Fattispecie nella quale ci si è riferiti al testo originario del citato art. 33 del D.L.vo n. 80 del 1998 in quanto si sono considerati ininfluenti, ex art. 5 c.p.c., sia la sentenza della Corte costituzionale n. 292 del 2000 — che dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 33 in oggetto — sia l'art. 7 della legge n. 205 del 2000 — che ha sostituito l'art. 33 medesimo — perché entrambi sono intervenuti dopo l'udienza di discussione del regolamento di giurisdizione de quo e durante il tempo di pubblicazione della relativa decisione).