(massima n. 1)
Ai fini della decisione sulla giurisdizione, che si determina sulla base della domanda, non rileva la prospettazione delle parti, bensì il cosiddetto petitum sostanziale, identificato non solo in funzione della concreta statuizione richiesta, ma soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo alla sostanziale protezione ad essa accordata dall'ordinamento, senza che la giurisdizione del giudice ordinario possa essere esclusa in favore di quella del giudice amministrativo per il solo fatto che con la domanda venga denunziata, quale mezzo al fine di tutela dei diritti scaturenti dal rapporto dedotto, l'illegittimità di atti amministrativi, potendo tale circostanza condurre alla verifica in via incidentale della loro legittimità da parte del giudice ordinario ed eventualmente alla loro disapplicazione ai sensi dell'art. 5, all. E, L. n. 2248 del 1865; deve pertanto affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla controversia promossa nei confronti della Cassa nazionale del notariato da un notaio cessato dal servizio, il quale, lamentando l'inadeguata liquidazione della pensione e dell'assegno di cessazione dal servizio, abbia, al fine di sostenere il proprio assunto, denunciato l'illegittimità di atti e provvedimenti amministrativi, giacché trattasi di domanda che investe posizioni di diritto soggettivo scaturenti da un rapporto di natura previdenziale.