(massima n. 1)
Con riguardo all'assoggettamento ad occupazione di beni di proprietà in vista della realizzazione di opera pubblica, compete alla giurisdizione amministrativa la controversia promossa dal proprietario per ottenere la tutela delle proprie posizioni in base all'assunto di un non corretto esercizio del potere, pur riconosciuto, in astratto, come spettante alla pubblica amministrazione, in tal caso, anche con riguardo all'attività di determinazione della disponibilità dei beni da espropriare e della conformità delle opere da realizzare ed alle relative indagini progettuali, la domanda investendo un interesse legittimo; mentre, quando detta tutela sia perseguita assumendosi la carenza del potere in capo all'amministrazione stessa — come nel caso in cui questa abbia agito in base a norme di decreti legge poi non convertiti o al di fuori delle attribuzioni conferitele dalle norme in vigore — la situazione giuridica in contestazione assume la consistenza del diritto soggettivo con conseguente devoluzione alla giurisdizione ordinaria della relativa controversia.