(massima n. 1)
La disposizione normativa di cui all'art. 23, L. 3 gennaio 1978, n. 1, modificato dall'art. 7, L. 29 luglio 1980, n. 385 e sostituito dall'art. 5, D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con L. 25 marzo 1982, n. 94 prevede un vero e proprio obbligo di versamento dell'acconto dell'indennità di espropriazione, stabilendo anche il termine entro il quale tale versamento deve avvenire. A fronte di tale obbligo non sussiste discrezionalità dell'ente pubblico espropriante, e la situazione giuridica del privato assume la consistenza di vero e proprio diritto soggettivo, in quanto oggetto di tutela diretta ed immediata della legge. Da ciò consegue che l'ordinanza con cui il pretore disponga, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., che il comune espropriante depositi presso la Cassa depositi e prestiti la somma dovuta non realizza alcuna invasione indebita della sfera discrezionalmente riservata alla P.A., né alcuna illegittima imposizione di un obbligo di fare alla stessa P.A