(massima n. 2)
In tema di espropriazione per pubblico interesse, la mancanza iniziale dei termini di cui all'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e segnatamente dei termini per l'inizio e il compimento delle espropriazioni, vizia in radice la dichiarazione di pubblica utilitā, comportandone l'originaria invaliditā (che si traduce in giuridica inesistenza per carenza di un suo carattere essenziale tipico), con conseguente inidoneitā del decreto di occupazione, siccome non collegato ad un fine di pubblico interesse legalmente dichiarato, a sottrarre alla parte privata la disponibilitā del bene. Ne deriva che, in tal caso - non risultando l'occupazione del bene collegabile ad un provvedimento amministrativo emesso nell'ambito e nell'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali della P.A., ma concretandosi essa in una mera attivitā materiale disancorata e non sorretta da un provvedimento amministrativo formale - la domanda proposta dal privato in sede possessoria, diretta alla tutela di tale bene, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendosi al di fuori dell'ambito applicativo della riserva di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, prevista dall'art. 34 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205.