(massima n. 1)
A seguito della dichiarazione di illegittimitā costituzionale (Corte cost. sent. n. 281 del 2004) dell'art. 34, primo e secondo comma, D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80 (nel testo anteriore alla sostituzione ad opera dell'art. 7 legge 21 luglio 2000, n. 205), nella parte in cui istituisce una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di edilizia e urbanistica, č soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda proposta dopo l'entrata in vigore del D.L.vo n. 80, cit., e prima dell'entrata in vigore della legge n. 205, cit. con la quale il proprietario di un fondo, deducendo la perdita del suo diritto per effetto di accessione invertita derivante da irreversibile incorporazione del suolo in un'opera pubblica su di esso eseguita, faccia valere la pretesa al risarcimento dei danni.