(massima n. 1)
L'azione risarcitoria relativa alla fattispecie qualificabile come occupazione usurpativa, ovvero come manipolazione del fondo di proprietą privata in assenza di dichiarazione di pubblica utilitą, sia che ne venga invocata la tutela restitutoria (eventualmente azionata con ricorso per la reintegrazione del possesso), sia che, attraverso un'abdicazione implicita al diritto dominicale, si opti per il risarcimento del danno, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.