(massima n. 1)
La sanzione pecuniaria amministrativa comminata con provvedimento amministrativo per l'esercizio del diritto di sciopero in violazione delle prescrizioni poste dalla legge 12 giugno 1990, n. 146 (in tema di sciopero nei servizi pubblici essenziali) non attiene — anche quando riguardi pubblici impiegati — alla disciplina del rapporto di pubblico impiego, con la conseguenza che l'opposizione avverso tale sanzione è devoluta (ai sensi dell'art. 9, comma quarto, della citata legge) alla giurisdizione del giudice ordinario, senza che siffatta giurisdizione venga meno per essere stata dedotta, quale mezzo al fine per l'accoglimento dell'impugnazione, l'illegittimità del provvedimento amministrativo con il quale il divieto è stato disposto, dal momento che i limiti entro i quali il giudice adito può conoscere di tale illegittimità, anche in conseguenza dei termini estremamente ridotti entro i quali la stessa può essere fatta valere innanzi al giudice amministrativo, attiene alle modalità di esercizio della funzione giurisdizionale e, quindi, alla fondatezza, nel merito, dell'opposizione proposta e non anche ai limiti esterni di tale giurisdizione.