(massima n. 1)
Nell'esecuzione forzata per espropriazione presso terzi, promossa nei confronti della pubblica amministrazione, sussiste giurisdizione del giudice ordinario, vertendosi in tema di tutela di posizioni di diritto soggettivo in materia estranea alla discrezionalitą della P.A., senza che su tale assetto della giurisdizione influisca la configurabilitą, o meno, di un diritto di credito del debitore in base al rapporto tra questi e il terzo (amministrazione). Pertanto, qualora non sia configurabile un rapporto obbligatorio tra il debitore esecutato e l'ente pubblico terzo pignorato (nella specie, per non essersi ancora concluso il procedimento relativo alla concessione di un finanziamento, da parte della Provincia, al debitore), non si ha difetto di giurisdizione del giudice (ordinario) dell'esecuzione, bensģ l'infondatezza, nel merito, della pretesa del creditore procedente, il quale, in quanto agisce iure proprio, resta estraneo al rapporto in cui la P.A., quale debitor debitoris, eserciti, in ipotesi, i suoi poteri, senza poter, pertanto, essere titolare di interessi legittimi nei confronti della stessa.