(massima n. 1)
Con riguardo al procedimento di esecuzione per espropriazione forzata, promosso in forza di sentenza di condanna al pagamento di una somma di danaro, il principio secondo il quale la giurisdizione del giudice ordinario, a tutela della posizione di diritto soggettivo del creditore, non č influenzata dall'eventuale natura pubblica del debitore esecutato, rilevante sotto il diverso profilo dell'inespropriabilitā di determinati beni, ove vincolati all'esercizio della funzione pubblica, č rimasto immutato a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11 del D.L. n. 8 del 1993, come modificato dalla legge di conversione n. 68 del 1993.