(massima n. 1)
La convenzione stipulata fra un comune e un privato costruttore con la quale questi al fine di conseguire il rilascio di una concessione (o di una licenza) edilizia si obblighi ad un facere o a determinati adempimenti nei confronti dell'ente pubblico non solo non costituisce un contratto di diritto privato ma neppure ha specifica autonomia e natura di fonte negoziale del regolamento dei contrapposti interessi delle parti stipulanti, configurandosi come atto intermedio del procedimento amministrativo volto al conseguimento del provvedimento finale, e dal quale promanano poteri autoritativi della pubblica amministrazione. Ne consegue che le controversie relative a detta convenzione si risolvono in controversie attinenti allo stesso provvedimento concessorio, devolute in quanto tali alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, derivandone ulteriormente la non configurabilitą di una successione dei privati terzi acquirenti degli immobili edificati in base al detto provvedimento nei poteri e nelle facoltą dell'ente pubblico, cui ne spetta in via esclusiva l'esercizio, a seguito e per effetto di un apprezzamento di natura discrezionale, e la conseguente insussistenza in capo a detti terzi di posizioni di diritto soggettivo, suscettibili di tutela risarcitoria, in relazione al mancato esercizio dei poteri stessi.