(massima n. 1)
La controversia instaurata dal privato nei confronti della P.A. avente ad oggetto il preteso inadempimento di una convenzione negoziale diversa dalla cessione gratuita del bene, ed estranea ad eventuali concessioni edilizie ad esso relative, rientra nella competenza giurisdizionale dell'Ago, e non anche in quella esclusiva del giudice amministrativo, che è circoscritta (art. 16 L. 10/77) alle controversie relative agli oneri di urbanizzazione disposti in sede di rilascio di una concessione edilizia, ovvero (art. 11, quinto comma L. 241/90) alle questioni in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi che assolvano alla funzione di individuazione convenzionale del contenuto di un provvedimento da emettersi dalla P.A. a conclusione di un procedimento preordinato all'esercizio di una pubblica funzione. (Nella specie, la convenzione tra privato e P.A. aveva ad oggetto l'assunzione dell'obbligo, da parte del privato stesso, di costruzione di una strada su di un'area di sua proprietà e fronte dell'impegno — poi non mantenuto — dell'amministrazione di espropriare l'intera area dietro corresponsione di un congruo indennizzo. Della richiesta di pagamento di una giusta indennità per l'occupazione del bene e di risarcimento danni per l'acquisizione irreversibile del medesimo il giudice di merito aveva ritenuto di poter conoscere, previa declaratoria della esistenza della propria giurisdizione, così come confermato dalla S.C. in sede di enunciazione del principio di diritto di cui in massima).