(massima n. 1)
In materia di infrazioni edilizie di cui alla legge n. 10 del 1977, le contestazioni dei privati, concernenti l'an e il quantum delle sanzioni ripristinatorie o riguardanti la legittimitą del procedimento di esazione, sono devolute ai sensi dell'articolo 16 legge citata alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo; poiché la sanzione della demolizione ha sempre carattere ripristinatorio e attiene al potere autoritativo spettante al sindaco, la contestazione da parte del proprietario costruttore della legittimitą dell'uso di tale potere, per effetto di mancanza di titolo ovvero per eccessivitą della spesa anticipata dal comune ai fini della demolizione dell'opera abusiva, investe la correttezza dell'esercizio dell'indicato potere e si ricollega a posizioni di interesse legittimo, tutelabili dinanzi al giudice amministrativo.