(massima n. 1)
Se, per il pagamento di sanzioni pecuniarie dovute per abusi edilizi, il sindaco emette un'ingiunzione di pagamento contro il trasgressore che vi si oppone, si è in presenza di una opposizione esecutiva quante volte la parte, senza muovere contestazioni a proposito della sanzione, già applicata con provvedimento divenuto inoppugnabile, o contesta il diritto del comune a riscuoterla coattivamente, perché tale diritto si è estinto per prescrizione dopo che la sanzione era stata applicata, o chiede che l'ingiunzione sia annullata, perché presenta vizi attinenti alla sua validità formale: tale opposizione appartiene perciò, non alla giurisdizione amministrativa esclusiva prevista dall'art. 34 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, ma alla giurisdizione del giudice ordinario, nel cui ambito rientrano le controversie che concernono il diritto di riscuotere la sanzione già applicata, senza toccare il potere di applicare la sanzione.