(massima n. 1)
La legge 6 agosto 1990, n. 223, pur sottoponendo l'esercizio della radiodiffusione e telediffusione da parte di soggetti diversi dalla concessionaria pubblica al conseguimento di apposita concessione (art. 16), consente a coloro che, alla data della sua entrata in vigore, si trovassero a gestire impianti radiotelevisivi, la prosecuzione di tale attivitą (pur se condizionata, ex art. 32, alla presentazione della domanda per il rilascio della predetta concessione), attraverso l'introduzione dell'istituto della autorizzazione provvisoria, che, quoad iurisdictionis, non puņ essere in alcun modo equiparata alla ricordata concessione di cui all'art. 16, implicante rapporti tra ente concedente e privati necessariamente devoluti alla cognizione del giudice amministrativo, attesi gli aspetti valutativo-discrezionali ad essa sottesi. Né il secondo comma dell'art. 32 della legge citata ha inteso introdurre, in subiecta materia, una riserva di intervento (ed una conseguente riserva di giurisdizione in via esclusiva in favore del giudice amministrativo) al Ministero delle poste e telecomunicazioni, con la conseguenza che la controversia insorta tra soggetti privati, ed avente ad oggetto il c.d. «preuso» delle frequenze radiotelevisive, deve ritenersi tuttora devoluta alla cognizione dell'autoritą giudiziaria ordinaria.