(massima n. 1)
La P.A. che, dovendo provvedere alla gestione del proprio patrimonio, ricorra al sistema della trattativa privata non si avvale degli istituzionali poteri autoritativi e pone in essere, invece, negozi di diritto privato, rimanendo investita di diritti ed obblighi jure privatorum, senza che ricorrano in capo al privato contraente posizioni di interesse legittimo sottratte alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario.