(massima n. 1)
Nelle procedure ad evidenza pubblica aventi ad oggetto l'affidamento di servizi pubblici, la cognizione di comportamenti ed atti assunti prima dell'aggiudicazione e nella successiva fase compresa tra l'aggiudicazione e la stipula dei singoli contratti, spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre nella successiva fase contrattuale riguardante l'esecuzione del rapporto la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Ne consegue che, nel caso in cui l'Amministrazione, in esecuzione dell'annullamento dell'aggiudicazione, disposto in primo grado dal G.A., abbia instaurato un rapporto di fatto con altra impresa mediante la consegna urgente dei lavori e la loro parziale esecuzione prima della definitiva decisione di segno opposto del medesimo giudice di appello e la riconsegna del cantiere all'aggiudicatario, tale frazione del rapporto, in quanto di diritto comune, č assoggettata alla giurisdizione del giudice ordinario,