(massima n. 1)
Ai fini del riparto di giurisdizione in materia di servizi pubblici - siano essi dati o meno in concessione - occorre distinguere tra la sfera attinente all'organizzazione del servizio e quella attinente, invece, ai rapporti di utenza. Ne consegue che, in ipotesi di azione risarcitoria proposta nei confronti dell'ente gestore del servizio energetico e/o proprietario della rete, se il danno lamentato dall'utente č il riflesso dell'organizzazione del servizio stesso, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo (ai sensi delle lettere "c" ed "o" dell'art. 133, comma 1, del d.l.vo 2 luglio 2010 n. 104), mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario se non si controverte dell'esercizio o del mancato esercizio del potere amministrativo o, comunque, di comportamenti anche mediatamente riconducibili all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni o da soggetti ad essi equiparati, e l'utente proponga l'azione risarcitoria con riferimento ai danni derivanti dal cattivo funzionamento dell'erogazione e chieda la condanna del convenuto a provvedere alla soluzione tecnica dell'inconveniente.