(massima n. 1)
Il rapporto costituitosi per effetto del contratto di somministrazione di acqua potabile, ancorché attinente all'esercizio di un pubblico servizio, ha natura privatistica, sicché la controversia promossa, nei confronti del Comune, dal privato, volta alla declaratoria dell'inadempimento dell'obbligazione di fornitura di acqua potabile, sorta dal contratto di somministrazione, nonché alla conseguente condanna dell'ente locale al risarcimento del danno, è riservata alla cognizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia attinente a posizioni aventi natua di diritto soggettivo. (Fattispecie nella quale le S.U. hanno ritenuto ininfluente la nuova disciplina che — con l'eccezione, giudicata non ricorrente nel caso, dei rapporti individuali di utenza — ha attribuito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di pubblici servizi, e ciò sia perché l'art. 33 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 292 del 2000, sia perché l'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 — che ha sostituito il testo originario dell'art. 33 citato —, è entrato in vigore, senza effetti retroattivi, il 10 agosto 2000, e quindi non spiega rilevanza, ai sensi dell'art. 5 c.p.c., rispetto ai processi già pendenti a quella data, come nel caso, dinanzi al giudice ordinario).