(massima n. 1)
In tema di riparto della giurisdizione ed in ipotesi di azione di risoluzione del contratto per inadempimento di un Comune rispettto alle obbligazioni da esso contratto derivanti, non vengono in rilievo i poteri pubblici del Comune contraente, onde non sono in alcun modo configurabili interessi legittimi in capo all'altro contraente. Ne consegue che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario a giudicare su di una tale azione di risoluzione per inadempimento del contratto, qualunque sia la qualificazione giuridica che debba darsi a tale contratto.