(massima n. 1)
Qualora la Federazione italiana pallacanestro, in applicazione delle proprie norme regolamentari circa l'ammissione di professionisti stranieri, rifiuti il «tesseramento» ad un giocatore proveniente da federazione estera, e quindi neghi la «ratifica» del contratto da questi stipulato con una società sportiva italiana, la tutela giurisdizionale esperibile da parte di detto giocatore, nel rapporto con la Fip, indipendentemente dagli eventuali rimedi contemplati dalla cosiddetta giustizia sportiva, è soltanto quella del ricorso al giudice amministrativo per la denuncia dell'illegittimità di quegli atti, atteso che le suddette norme regolamentari, rientrando fra i provvedimenti di organizzazione che la Fip adotta non quale soggetto privato, ma bensì quale organo del Comitato olimpico nazionale italiano (secondo la disciplina introdotta dalla L. 23 marzo 1981, n. 91 ed in considerazione del fatto che i provvedimenti medesimi perseguono esigenze della federazione coincidenti con quelle del Coni), configurano atti amministrativi, e che, a fronte di tali atti, espressione di potestà pubblicistica, le posizioni del professionista escluso hanno natura e consistenza non di diritti soggettivi, ma di interessi legittimi.