(massima n. 1)
La controversia relativa alla decadenza dall'incarico del direttore sanitario di un'azienda sanitaria locale disposta dal direttore generale della medesima azienda per gravi motivi, a norma dell'art. 3, comma 7, del D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo anteriore alla novellazione di cui all'art. 3 del D.L.vo 19 giugno 1999, n. 229, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché il direttore sanitario, cosģ come il direttore generale e il direttore amministrativo, instaura con l'azienda sanitaria un rapporto di lavoro autonomo regolato da un contratto di diritto privato e la decadenza per gravi motivi trova il suo fondamento in specifiche inadempienze, valutabili nell'ambito di detto rapporto paritetico di diritto privato, senza possibilitą di un apprezzamento discrezionale dei risultati ottenuti, e coinvolge quindi posizioni di diritto soggettivo.