(massima n. 1)
Le controversie relative all'aggiudicazione degli appalti pubblici di rilevanza comunitaria (c.d. appalti di soprassoglia comunitaria) appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, anche se gli enti che indicono le relative gare d'appalto hanno natura di ente pubblico economico o sono costituiti in societą per azioni od in aziende speciali, desumendosi la sussistenza di quella giurisdizione dall'art. 13 della legge n. 142 del 1992 (la quale, dando esecuzione alle direttive comunitarie in materia processuale sugli appalti, nel prevedere la proponibilitą della domanda risarcitoria da parte di chi abbia ottenuto l'annullamento dell'atto lesivo da parte del giudice amministrativo, ha implicitamente affermato che la giurisdizione su detto annullamento compete al giudice amministrativo), nonché dall'art. 11 della legge n. 489 del 1992, che ha esteso l'applicazione del suddetto art. 13 della legge n. 142 del 1992 alle procedure di appalto degli enti costituiti in forma di societą per azioni (di cui alla direttiva CEE del 17 novembre 1990).