(massima n. 1)
Quando in una controversia tra privati, attinente a diritti soggettivi, il giudice debba vagliare situazioni presentanti aspetti di pubblico interesse o possa trovarsi a scrutinare la legittimità di provvedimenti amministrativi, le questioni che insorgono circa i confini del poteri al riguardo del giudice ordinario attengono, data l'estraneità della pubblica amministrazione al giudizio, al merito e non alla giurisdizione, investendo l'individuazione dei limiti interni posti dall'ordinamento alle attribuzioni del giudice ordinario (divieto di annullare, modificare o revocare il provvedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E). (Nella specie il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione — dichiarato dalle S.U. inammissibile in applicazione dell'enunciato principio — era stato sollevato sulla base del rilievo che la controversia, avendo ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità di opere realizzate in violazione di norme in materia di distanze fra gli edifici, ma assentite preventivamente dalla competente amministrazione pubblica, postulava lo scrutinio dei relativi provvedimenti di quest'ultima, così da ricadere nel novero di quelle in materia di edilizia ed urbanistica, riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a seguito dell'art. 34 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205).