(massima n. 1)
Sono sottratte alla cognizione incidentale del giudice amministrativo le sole questioni afferenti allo stato ed alla capacitą delle persone, ma non quelle dirette a valutare la capacitą processuale del soggetto a proporre appello al Consiglio di Stato, le quali sono meri antecedenti logico-giuridici della questione di ammissibilitą dell'impugnazione, che rientra nelle modalitą dell'esercizio della giurisdizione di quel giudice.