(massima n. 1)
Ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il "petitum" sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio; ne consegue che il giudizio di opposizione, promosso da un privato nei confronti di un Comune, avverso il decreto ingiuntivo emesso per l'esazione della sanzione sostitutiva della demolizione di porzioni di fabbricato edificato in parziale difformità rispetto ai titoli edilizi in precedenza rilasciati, è devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto tale giudizio non ha ad oggetto la valutazione del corretto uso del potere sanzionatorio da parte della P.A., bensì l'accertamento della sussistenza o meno del credito azionato.