(massima n. 1)
Nel vigente sistema di diritto internazionale privato (legge 31 maggio 1995, n. 218) - essendo venuto meno, a seguito dell'abrogazione dell'art. 4 c.p.c., ogni riferimento allo straniero ai fini della determinazione dell'ambito della giurisdizione del giudice italiano - assume rilevanza, quale criterio generale di radicamento della competenza giurisdizionale del giudice italiano, solo il dato obiettivo del domicilio o della residenza del convenuto in Italia, senza che possa pił farsi distinzione tra convenuto italiano o straniero. Tale criterio generale di determinazione della competenza non incontra deroghe in materia di trasporto internazionale su strada cui si applica la Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (resa esecutiva con la legge 6 dicembre 1960, n. 1621) che, all'articolo 31, prevede che: «per tutte le controversie, l'attore puņ adire, oltre ai giudici dei Paesi contraenti designati di comune accordo dalle parti, i giudici del Paese sul cui territorio il convenuto ha la sua residenza abituale, la sua sede principale o la succursale o l'agenzia per il cui tramite č stato concluso il trasporto».