(massima n. 1)
La controversia insorta con riguardo a contratto di somministrazione stipulato da operatore economico italiano con imprenditore straniero ed intesa all'accertamento negativo di un patto di esclusiva in favore di quest'ultimo, che abbia qualitą di somministrato, avendo ad oggetto un'obbligazione di non fare da eseguirsi nel territorio straniero in cui svolge la propria attivitą il detto imprenditore, si sottrae alla giurisdizione italiana, non sussistendo rispetto a questa né il criterio di collegamento del foro generale del convenuto, né quello del luogo dell'adempimento di cui all'art. 5, n. 1 della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, resa esecutiva in Italia con legge 21 giugno 1971, n. 804