(massima n. 1)
Nella disciplina della competenza giurisdizionale di cui al regolamento CE n. 44/2001 del 22 dicembre 2000, il criterio di collegamento posto dall'art. 5, numero 3, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, opera anche per l'azione con cui si faccia valere la responsabilità precontrattuale del convenuto; ne consegue che il soggetto di cui si deduca tale responsabilità può essere citato «davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire» dovendosi intendere per luogo in cui l'evento è avvenuto, sia quello in cui è stato posto in essere il comportamento del danneggiante, sia quello, eventualmente diverso, in cui l'attore ha subito il danno. (Nella specie, la S.C, ha affermato la giurisdizione del giudice italiano - con riferimento ad un'azione per responsabilità precontrattuale, nell'ambito della costituzione di un'associazione temporanea di imprese - ritenendo verificato il danno nel luogo in cui doveva avvenire l'esecuzione del contratto (di appalto) che l'associazione avrebbe dovuto stipulare).