(massima n. 1)
In tema di giurisdizione in ordine alla dichiarazione di apertura della procedura fallimentare, il trasferimento in uno Stato extracomunitario della sede di una societą, benchč anteriore al deposito dell'istanza di fallimento, non esclude la giurisdizione italiana, essendo essa inderogabile - salve le convenzioni internazionali o le norme comunitarie - secondo il disposto degli artt. 9 e 10 legge fall. (quali novellati dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis" e dell'art. 25 della legge n. 218 del 1995, i quali escludono la predetta giurisdizione solo nei casi di effettivo e tempestivo trasferimento all'estero (principio affermato in fattispecie di trasferimento meramente fittizio della sede sociale alle Isole Vergini e cancellazione della societą dal registro delle imprese in Italia seguito, meno di un anno dopo, dal deposito dell'istanza di fallimento).