(massima n. 1)
Con riferimento all'azione di rendiconto nei confronti di pił professionisti di cui il de cuius si sia avvalso per la gestione del proprio patrimonio, proposta contestualmente a quella di petizione di ereditą nei confronti del coerede, la giurisdizione č del giudice italiano anche nei confronti dell'unico professionista straniero: a) in applicazione dell'art. 6 della Convenzione di Lugano (legge n. 198 del 1992), interpretata alla luce degli orientamenti della Corte di Giustizia (Sentenza del 13 luglio 2006, C 539/2003), in presenza dei presupposti che rendono necessario un unico giudizio (vincolo di connessione delle domande, interesse a istruttoria e pronuncia unica), trattandosi di pił soggetti gestori chiamati al rendiconto, stante la funzione unitariamente ricostruttiva di un unitario asse ereditario, senza che rilevi la natura disgiuntiva dell'incarico; b) in considerazione del carattere pregiudiziale della causa di rendiconto rispetto a quella principale di petizione di ereditą (spettante allo stesso giudice ex art. 1 della Convenzione di Lugano e art. 50 della legge n. 218 del 1995), con conseguente attrazione della prima nell'orbita della seconda.