(massima n. 1)
In tema di giurisdizione nei confronti dello straniero, in caso di chiamata in giudizio, da parte del convenuto nella causa principale, di un soggetto di diritto straniero, dal quale egli pretenda di essere manlevato, al fine di affermare o negare la giurisdizione del giudice nazionale, ai sensi dell'art. 6, numero 2 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - per il quale, in caso di azione di garanzia, il garante può, di massima, essere citato davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale - è ininfluente la distinzione fra garanzia propria od impropria, dovendo l'indagine circoscriversi al solo accertamento della non pretestuosità della chiamata in causa, in quanto avente il solo scopo di distogliere il convenuto dal giudice naturale.