(massima n. 1)
In tema di giurisdizione sullo straniero, la domanda risarcitoria è l'unica da prendere in considerazione, allorché - proposta l'azione di responsabilità extracontrattuale contro colui che, pur non avanzando pretese di natura reale sul bene, abbia posto in essere attività lesive dell'integrità dello stesso - nessuna delle parti abbia avanzato domanda di accertamento della proprietà del bene, né abbia provato il suo interesse a far valere l'accertamento della proprietà con efficacia autonoma, anche al di fuori del processo in corso; in tal caso, infatti, l'oggetto della pretesa non è direttamente l'accertamento della proprietà sul bene, in quanto questa è l'oggetto di un accertamento solo incidentale, ancorché necessario, inidoneo ad integrare gli estremi della questione pregiudiziale in senso proprio (destinata, cioè, ad acquistare autorità di cosa giudicata), dovendo la proprietà essere dimostrata al solo fine di individuare nel titolare del bene l'avente diritto al risarcimento. (Nella specie, la S.C., affermando il riportato principio in un giudizio di opposizione di terzo, ha ravvisato la giurisdizione italiana sulla domanda di risarcimento del danno da illecito aquiliano per distruzione di aeromobile registrato all'estero, pur in presenza della prospettata proprietà del velivolo in capo al terzo opponente, in luogo che all'attore dell'originario giudizio).