(massima n. 1)
Qualora il giudice ordinario abbia, in primo grado, dichiarato la propria "incompetenza" in favore del giudice straniero - ai sensi dell'art. 27, comma 2, del regolamento CE n. 44/01 del Consiglio, del 22 dicembre 2000 -, la relativa sentenza non č impugnabile con il regolamento di competenza ma con l'appello, trattandosi di una decisione sulla "competenza internazionale" che attiene, dunque, non alla ripartizione interna della competenza tra i giudici dell'ordinamento italiano, ma ad una questione di giurisdizione tra i giudici di diversi Stati.