(massima n. 1)
In relazione alle controversie tra privati la carenza di giurisdizione del giudice ordinario non č prospettabile neanche nel caso in cui si ritenga l'inesistenza nell'ordinamento di una norma che riconosca e tuteli la posizione soggettiva dedotta in giudizio, attenendo tale contestazione al fondamento della domanda stessa e non alla giurisdizione. (Fattispecie relativa a controversia sulla validitā di delibere adottate da un comitato elettorale di un circolo ricreativo aziendale e degli atti consequenziali, promossa da componenti del circolo contro il circolo stesso, il comitato elettorale ed alcune organizzazioni sindacali).