(massima n. 1)
Nella disciplina processuale anteriore all'entrata in vigore dell'art. 59 della l. 18 giugno 2009, n. 69, il giudice investito della controversia non può investire direttamente le Sezioni unite della Corte di cassazione della risoluzione di una questione di giurisdizione, ma è tenuto a statuire sulla stessa ai sensi dell'art. 37 c.p.c. Peraltro, nemmeno dopo l'entrata in vigore della suddetta norma (oltretutto inapplicabile nella fattispecie), il primo giudice adito può sollevare d'ufficio la questione di giurisdizione e rimetterla alle indicate Sezioni unite, poiché la stessa norma impone, a tal fine, che già altro giudice abbia declinato la propria giurisdizione a favore di quello successivamente investito mediante "translatio iudicii", il quale è il solo a poter rimettere d'ufficio la questione alla decisione delle Sezioni unite fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito, sempre che, nelle more, le medesime Sezioni unite non abbiano già statuito al riguardo.