(massima n. 1)
La disposizione di cui all'art. 36 c.p.c. in tema di domande riconvenzionali (dipendenti, cioč, dallo stesso titolo invocato dall'attore, ovvero da titolo gią appartenente alla causa come mezzo di eccezione) contempla, per l'ipotesi in cui la detta riconvenzionale ecceda la competenza per materia o per valore del giudice adito, la possibilitą di rimessione dell'intera causa al giudice superiore ove non si ravvisi la possibilitą alternativa di decidere autonomamente sulla domanda principale attesa l'agevole definibilitą delle relative questioni, con la conseguenza che, qualora la domanda introdotta dal convenuto non sia qualificabile come riconvenzionale alla stregua dei criteri di cui alla norma predetta, si rende inevitabile il provvedimento di separazione delle cause, in assenza di disposizioni che deroghino alle comuni regole di competenza.