(massima n. 1)
La norma dell'art. 36 c.p.c., laddove consente lo svolgimento del processo simultaneo sulla domanda principale e sulla domanda riconvenzionale, avanti al giudice adito con la prima, con riferimento al caso in cui la competenza su entrambe le domande si debba attribuire per ragioni di valore, concerne esclusivamente l'ipotesi in cui il giudice adito sia competente per valore sulla domanda principale e la competenza per valore sulla riconvenzionale spetti parimenti ad esso o ad un giudice inferiore, mentre, non può trovare applicazione nel caso in cui sulla domanda proposta in via principale quel giudice sia incompetente, per essere la competenza per valore attribuita ad un giudice di competenza inferiore, non potendosi reputare che l'incompetenza originaria sulla domanda principale del giudice adito possa divenire irrilevante in dipendenza della proposizione della riconvenzionale, riconducibile, viceversa, alla competenza di detto giudice, il quale, pertanto, ove sia sorta discussione sulla competenza ovvero rilevi egli stesso l'incompetenza sulla domanda originaria, deve separare le due cause e rimettere al giudice di competenza inferiore la causa sulla domanda principale, trattenendo, invece, soltanto la riconvenzionale (a meno che anch'essa non sia di competenza del giudice inferiore).