(massima n. 1)
La facoltà del giudice di risolvere incidentalmente tutte le questioni pregiudiziali che siano strumentali per la decisione di merito, costituendone indispensabili presupposti logici-giuridici, viene meno, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., quando (a parte l'ipotesi prevista dall'art. 3 c.p.p.) sulla questione pregiudiziale, per legge o per effetto di domanda all'uopo proposta da una delle parti in giudizio, che a ciò abbia un effettivo interesse, sia richiesta una pronuncia con efficacia di cosa giudicata, nel qual caso, ove tale pronuncia non possa essere resa dal giudice della causa pregiudicata (il che si verifica, in particolare, quando tale causa e quella pregiudicante pendano in gradi diversi), il pericolo della contraddittorietà dei giudicati può essere evitato solo mediante l'istituto della sospensione necessaria di cui all'art. 295 citato.