(massima n. 1)
In difetto di un'espressa previsione di legge o della domanda di una delle parti, le questioni pregiudiziali debbono essere decise non con efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 34 c.p.c., ma incidenter tantum, sicché non è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che siano interessati alla stessa questione.