(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., nel giudizio di risarcimento del danno promosso dal danneggiato con l'azione diretta contro l'assicuratore, è necessaria, ai fini dell'integrità del contraddittorio in sede di accertamento, la presenza del responsabile del danno e del proprietario del veicolo danneggiante, tanto in primo grado che nei successivi eventuali gradi di giudizio, senza che, atteso il disposto letterale dell'art. 23 legge n. 990 del 1969, assuma rilevanza il fatto che si sia formato il giudicato interno implicito in ordine all'accertamento della responsabilità. Né la limitazione del litisconsorzio al solo grado di giudizio in cui sia controverso detto accertamento trova riscontro nella ratio della norma citata, atteso che la partecipazione al giudizio promosso contro l'assicuratore del proprietario del veicolo responsabile del danno integra una deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, giustificato dall'esigenza di rafforzare la posizione processuale dell'assicuratore ai fini dell'opponibilità all'assicurato dell'accertamento della responsabilità, mentre l'opponibilità da parte dell'assicurato al proprietario del veicolo dell'accertamento della responsabilità è collegato alla qualità di parte del rapporto assicurativo rivestita da quest'ultimo, ed è finalizzata a consentire l'esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto. La medesima finalità sussiste anche qualora la sentenza ritenga infondata la domanda, perché in tal caso la presenza del proprietario-assicurato in giudizio consente all'assicuratore di opporre l'accertamento in un eventuale nuovo processo instaurato dal danneggiato nei confronti del proprietario, ove questi lo chiami in giudizio per essere garantito.