(massima n. 1)
Nel caso di assoggettamento di un'impresa di assicurazione alla liquidazione coatta amministrativa, l'impresa cessionaria del portafoglio relativo alle assicurazioni contro i danni da responsabilità civile automobilistica ha diritto ad essere ammessa al passivo della procedura concorsuale per l'intera somma che sia stata condannata a pagare a titolo di risarcimento danni nei giudizi promossi dagli assicurati, restando precluso nella sede concorsuale l'accertamento della riconducibilità di parte della stessa al risarcimento dei danni per mala gestio, in quanto il Commissario liquidatore è parte necessaria dei giudizi di risarcimento e, conseguentemente, è esclusivamente in questa sede che può essere accertata la quota dei danni ascrivibili alla mala gestio eventualmente imputabile all'impresa cessionaria.