(massima n. 1)
In tema di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'impresa cessionaria del portafoglio dell'impresa assicuratrice sottoposta a liquidazione coatta amministrativa a norma del D.L. n. 576 del 1978, convertito nella legge n. 738 del 1978, la quale abbia pagato indennizzi, in quanto soggetta all'obbligo di anticipazione nei limiti del massimale di polizza in relazione anche a sinistri verificatisi dopo la pubblicazione del decreto di liquidazione e riguardanti polizze per le quali l'impresa assicuratrice, poi divenuta insolvente, abbia gią riscosso i premi, non avendo percepito i relativi premi, ha diritto di rivalsa verso il Fondo di garanzia delle vittime della strada per le somme stabilite per legge, altrimenti resterebbe depauperata senza causa (con conseguente indebito arricchimento dell'impresa di liquidazione). Quest'ultimo, poi, provvedendo a tenere indenne l'impresa cessionaria di quanto corrisposto agli aventi diritto ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 576 del 1978, a sua volta assume un debito non proprio ed ha, quindi, diritto di rivalsa verso la liquidazione coatta amministrativa mediante insinuazione al passivo della stessa ex art. 29 legge n. 990 del 1969 e, pił in generale, ex art. 1203, n. 3, c.c.