(massima n. 1)
In tema di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'impresa cessionaria del portafoglio dell'impresa assicuratrice sottoposta a liquidazione coatta amministrativa a norma del D.L. n. 576 del 1978, convertito nella L. n. 738 del 1978, la quale abbia pagato — in relazione a sinistri verificatisi dopo la pubblicazione del decreto di liquidazione e riguardanti polizze per le quali l'impresa assicuratrice, poi divenuta insolvente, aveva già riscosso i premi — indennizzi in misura eccedente il massimale determinato per legge e comprendente anche la franchigia di lire 100.000 per danni a cose, ha diritto di rivalersi, per tali eccedenze, nei confronti dell'impresa sottoposta a liquidazione coatta e può, di conseguenza inserirsi nella procedura concorsuale con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dell'assicurato e del danneggiato, in quanto detta impresa cessionaria — che, non avendo percepito i premi, è soggetta all'obbligo di anticipazione degli indicati indennizzi nei limiti del massimale di polizza, ma ha diritto di rivalsa verso il Fondo di garanzia delle vittime della strada per le sole somme minime stabilite per legge — resterebbe depauperata senza causa (con conseguente indebito arricchimento dell'impresa in liquidazione) se non le fosse riconosciuta l'esperibilità dell'azione surrogatoria prevista dall'art. 29, comma 2, della L. n. 990 del 1969.