(massima n. 1)
Nel sistema della legge n. 990 del 1969 (sull'assicurazione della responsabilitą civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore), il criterio generale della solidarietą ex art. 2055 cod. civ. non subisce deroghe e, pertanto, l'impresa designata dal ''fondo di garanzia per le vittime della strada'' che assume la stessa posizione giuridica, con i relativi diritti ed obblighi, del comune assicuratore, con le sole limitazioni di cui all'art. 21 della citata legge se il fatto dannoso č imputabile a pił persone, č tenuta solidalmente, nei limiti del massimale, al risarcimento dell'intero danno al danneggiato, salvo rivalsa, peraltro, non solo nei confronti del proprietario del veicolo non assicurato (danneggiante), ma anche, ai sensi dell'art. 29 di detta legge, degli altri responsabili del danno, per la quota loro afferente.