(massima n. 1)
In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione stradale, qualora l'accadimento dannoso sia riconducibile alla responsabilitą dei conducenti di pił veicoli, uno dei quali non coperto da assicurazione, si verifica una situazione di solidarietą imperfetta con la conseguenza che la rivalsa (prevista dall'art. 29 della legge n. 990 del 1969) da parte del fondo di garanzia che ha pagato l'intero risarcimento č concessa contro tutti i responsabili del sinistro e, quindi, anche contro il proprietario del veicolo ''non assicurato'', per l'intero indennizzo corrisposto, essendo l'impresa designata nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato il danneggiato, salva la facoltą del responsabile, nei cui confronti č stato esercitato il regresso, di rivalersi nei confronti dell'altro nella misura della rispettiva responsabilitą.