(massima n. 1)
Nel sistema della legge sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli (o natanti) a motore, l'obbligazione del Fondo di garanzia per le vittime della strada, avente natura risarcitoria e non indennitaria, è sostitutiva di quella dei responsabili del danno di cui alle lettere a) e b) dell'art. 19 — rispettivamente proprietario e conducente del veicolo non identificato, nonché proprietario e conducente del veicolo non assicurato — di guisa che, non trattandosi di obbligazione solidale con quella dei predetti responsabili, il regresso del fondo nei loro confronti (sempre ché il proprietario e il conducente del veicolo non identificato sia successivamente identificato) ai sensi dell'art. 29, è totale, per il recupero dell'intero risarcimento corrisposto al danneggiato. Nell'ipotesi di corresponsabilità nella produzione dell'evento dannoso fra il soggetto sostituito dal fondo ed altri, il fondo che abbia corrisposto l'integrale risarcimento ha azione di regresso verso i corresponsabili solo nei limiti del grado di colpa a ciascuno di essi attribuibile secondo il disposto dell'art. 2055, secondo e terzo comma, c.c.