(massima n. 1)
L'art. 29 della L. 24 dicembre 1969, n. 990 non pone a carico del proprietario del veicolo non coperto da assicurazione l'obbligo di rimborsare, in ogni caso, all'impresa designata l'indennizzo erogato in favore del soggetto danneggiato in conseguenza del sinistro cagionato dalla circolazione del veicolo stesso, ma subordina tale obbligo all'accertamento di una sua responsabilitā civile, con la conseguenza che il predetto obbligo va escluso qualora il proprietario provi che la circolazione č avvenuta contro la sua volontā.