(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilitą civile per la circolazione di veicoli, il «regresso» dell'impresa designata, previsto dall'art. 29 primo comma della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nei confronti del responsabile del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nei casi contemplati dall'art. 19, primo comma, lett. a) e b) della legge stessa, č riconducibile nell'ambito della surrogazione legale di cui all'art. 1203 n. 5 c.c., in quanto si traduce nell'attribuzione del medesimo diritto del danneggiato risarcito, cui subentra l'impresa nella medesima posizione sostanziale e processuale; pertanto il diritto dell'impresa č soggetto alla prescrizione biennale, con decorrenza dell'esecuzione del pagamento al danneggiato.