(massima n. 1)
La competenza nelle cause di cui siano parti i magistrati, individuata a norma dell'art. 30 bis del codice di rito, si configura come competenza territoriale inderogabile, senza, peraltro, che il rilievo o l'eccezione di incompetenza possano intervenire in ogni stato e grado del giudizio, in quanto anche nell'ipotesi di incompetenza ex art. 30 bis citato trova applicazione la disciplina generale di cui all'art. 38 c.p.c., con la conseguenza che l'incompetenza territoriale, anche nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c., può essere rilevata o eccepita non oltre la prima udienza di trattazione.